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Ti trovi in: Casi particolari » In tema di sentenza di rigetto della domanda e condanna alle spese del giudizio
In tema di sentenza di rigetto della domanda e condanna alle spese del giudizioCostituisce titolo per l'esecuzione e la vendita dei beni pignoratiRGE n.... Il G. E. A scioglimento della riserva che precede, letti gli atti della procedura Premesso Che con ricorso in opposizione ex art. 615, secondo comma c.p.c depositato in data 13 luglio 2007, la XXX S.r.l. proponeva opposizione all'esecuzione intrapresa nei suoi confronti da YYY s.n.c. di ZZZ, difesa dall'Avv. Ernesto Cianciola, lamentando la mancanza di titolo esecutivo; OSSERVA QUANTO SEGUE l'opponente ritiene che la sentenza azionata non sia titolo esecutivo in adesione a quella giurisprudenza di legittimità che, nell'interpretare il novellato art. 282 c.p.c sostiene:
Va peraltro osservato che l'orientamento su indicato deve ritenersi superato alla luce della recente sentenza n. 16262 del 3 agosto 2005, che confermando il principio già espresso anche dalla Corte di Cassazione n. 21367 del 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui "a norma dell'art. 282 c.p.c. sono provvisoriamente esecutivi tutti i capi della sentenza che contengono una condanna, compreso il capo contenente la condanna alle spese del giudizio nei casi in cui la sentenza accolga azioni non di condanna oppure rigetti qualsiasi tipo di azione". P. Q. M. Non sospende l'esecuzione o dispone la vendita dei beni pignorati. Milano, il 13 novembre 2007. IL GIUDICE |
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