R.G. n. 9033/07
Sent. 1107/08
Cron. 1745/08
II Giudice di Pace in Bari, avv. Sebastiano Mastropasqua, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sulla causa civile n. 9033/2007 R.G.
TRA
XXX, rappresentato e difeso, come da procura a margine del ricorso, dall'avv. Simona de Napoli, presso la quale è elettivamente domiciliato in Bari, […]
Ricorrente
E
MINISTERO DELL'INTERNO - Polstrada di Bari
Resistente
All'udienza del 11.+/02/2008 sulle conclusioni delle parti la causa è stata decisa come da sentenza letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31/07/2007, il sig. XXX proponeva ricorso, chiedendone l'annullamento, avverso il verbale di accertamento n.1260001005154 elevato dalla Polstrada di Bari per violazione dell'art. 126 bis del codice della strada.
Con decreto di comparizione ritualmente notificato, veniva sollecitato contraddittorio e ordinato all'ente resistente l'esibizione di tutta la documentazione relativa all’infrazione contestata.
All'udienza di prima comparizione, presente il procuratore del ricorrente, nessuno si costituiva per l'ente resistente che, comunque, produceva la documentazione richiesta.
Non essendoci attività istruttoria da espletare, all'udienza del 11/02/2008 sulle conclusioni delle parti, la causa era decisa come da sentenza letta in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto e, conseguentemente, annullato il provvedimento impugnato.
La violazione, oggetto del presente giudizio, è quella prevista dall'art. 126 bis comma 2 del codice della strada, ossia la norma che impone al proprietario del veicolo sanzionato di fornire i dati del conducente
trasgressore.
Nel caso che ci occupa l'onere in capo al ricorrente e derivato dal verbale n. ATX0001011626, il quale peraltro non è ancora divenuto definitivo, pendendo ancora il giudizio di opposizione.
Ne consegue, conformemente a quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 27 del 2005, che manca il presupposto perché possa trovare applicazione la norma di cui all'art. 126 bis C.d.S., ossia la definitività della contestazione da cui è scaturito l'obbligo della comunicazione in capo al proprietario del mezzo sanzionato.
Pertanto, non può che concludersi con la declaratoria di inesistenza della violazione contestata.
Le spese del giudizio sono compensate.
P. Q . M.
Il Giudice di Pace in Bari, avv. Sebastiano Mastropasqua, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da XXX con ricorso depositato in data 31/07/2007:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato;
- compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Bari, lì 11/02/2008
Il Cancelliere C1
Dott. Mario Lastella
Il Giudice di Pace
Avv. Sebastiano Mastropasqua